Pronto condominio - 07 ottobre 2024, 15:00

Il compenso dell’amministratore va sempre specificato

Quando viene nominato e al momento del rinnovo, il professionista deve indicare in modo analitico quanto guadagnerà dalla sua attività. In caso di mancata chiarezza, la delibera si considera nulla

Il compenso dell’amministratore va sempre specificato

L’amministratore di condominio, sia al momento della nomina sia al momento del rinnovo, ha l’obbligo di specificare in modo analitico il compenso per lo svolgimento della propria attività, altrimenti la delibera votata dall’assemblea che ha disposto la nomina o la conferma è da considerarsi nulla.

Sul punto, l’articolo 1129 del Codice civile dispone che l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e al suo rinnovo, debba specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Questo significa, ad esempio, che in caso di rinnovo non è sufficiente inserire la dicitura “alle medesime condizioni economiche esposte in passato”, ma occorre precisare l’importo esatto.

Sulla questione è stato chiamato a esprimersi il Tribunale di Milano (sentenza n. 4294 del 3 aprile 2016), che ha spiegato come l'articolo 1129 si ponga proprio l’obiettivo di "(...) garantire la massima trasparenza ai condomini, che devono sapere in modo chiaro ed analitico le singole voci di cui si compone l'emolumento dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato". A fianco del compenso, l’amministratore deve elencare in modo altrettanto dettagliato le mansioni che rientrano nel suo mandato. Questo passaggio è importante, in quanto potrebbe capitare che il professionista durante l’espletamento dell’incarico avanzi richieste di denaro per “servizi” aggiuntivi. Diversamente, l’amministratore è legittimato a chiedere un onorario extra per le prestazioni che esorbitano dalle sue funzioni.

In collaborazione con Confappi-Fna Federamministratori

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